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STATUTO
Art.1
– Costituzione
Ai
sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile è costituita in
Cuneo, ai sensi del capo III, titolo II, libro I del codice civile,
una libera associazione di natura sindacale senza scopo di lucro
denominata "Ente Scuola per l’Addestramento Professionale Edile
della Provincia di Cuneo".
L’Ente
è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti
dal presente statuto e dai contratti collettivi stipulati tra Ance,
Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori, (Feneal-Uil,
Filca-Cisl, Fillea-Cgil), nonché la Sezione Costruttori Edili
dell’Unione Industriali e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea
Cgil della provincia di Cuneo.
Art.2
– Partecipazione al sistema formativo edile
L’ente
fa parte del sistema formativo nazionale paritetico di categoria,
coordinato dal Formedil Nazionale e dalle sue articolazioni regionali,
secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui
all’art. 1 del presente statuto.
Art.3
– Scopi statutari
L’ente
ha per fini istituzionali la promozione, l’organizzazione,
l’attuazione nel proprio ambito territoriale di:
-
Iniziative
di prima formazione per i giovani che entrano nel settore.
-
Iniziative
di formazione continua.
-
Qualificazione,
riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai,
impiegati amministrativi, tecnici e quadri, secondo le esigenze
del mercato del lavoro, con particolare attenzione a tutti gli
aspetti relativi all’antinfortunistica ed all’igiene del
lavoro, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in
materia.
-
Applicazione
di accordi Nazionali e Territoriali in materia di formazione e
sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dai decreti
legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494 e
successive modifiche.
-
Iniziative
inerenti la prevenzione infortuni, l’igiene del lavoro ed in
genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando
proposte e suggerimenti tramite l’apposito Comitato Paritetico
Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e
l’ambiente di lavoro.
In
particolare le attività di formazione saranno rivolte a:
-
giovani
inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi
compresi gli extracomunitari;
-
giovani
neo diplomati e neo laureati;
-
giovani
titolari di contratti di apprendistato (istruzione complementare),
o formazione lavoro (teorica);
-
personale
(operai, impiegati, tecnici e quadri), dipendente da imprese del
settore.
-
Manodopera
femminile per facilitarne l’inserimento nel settore;
-
Lavoratori
in mobilità.
L’Ente
Scuola Edile, tramite il Comitato Paritetico Territoriale per la
Prevenzione degli Infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro,
organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per
la sicurezza.
In
particolare tale formazione si rivolge a:
-
Lavoratori
che si inseriscono per la prima volta nel settore;
-
Lavoratori
assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
-
Tecnici,
capisquadra, capi cantiere e preposti;
-
Lavoratori
occupati;
-
Tecnici
del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli
infortuni, igiene ed ambiente di lavoro;
-
Coordinatori
in materia di sicurezza e salute e rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
L’Ente
Scuola Edile inoltre, può sviluppare ogni attività di formazione e
ricerca ritenuta utile per il raggiungimento dei suoi scopi, nonché
prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre
fornisce consulenza alle imprese organizzando anche attività
formative specifiche, su richiesta delle stesse.
Qualora
l’ente, per accertate ed obiettive difficoltà, non possa
organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati, (sotto
il controllo dell’Ente medesimo), ad altro Ente Scuola, o ad altri
enti esterni.
L’attività
dell’Ente Scuola viene svolta in conformità con gli orientamenti
del Formedil nazionale e regionale.
Art.4
– Sede, decorrenza e durata
L’Ente
Scuola Edile ha sede in Cuneo, in via Antonio Stoppani n. 21, ed ha durata
indeterminata nel tempo.
Art.5
– Rappresentanza legale
La
rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Art.6
– Rapporto di Iscrizione
Sono
tenuti alla iscrizione all’Ente Scuola Edile, agli effetti del
presente statuto, tutti i datori di lavoro che, sotto qualsiasi
ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edile ed
affine nel territorio della provincia di Cuneo ed aderiscono
all’Ente Scuola Edile medesimo alla quale versano i relativi
contributi per il tramite della Cassa Edile.
Art.7
– Entrate
Le
entrate sono costituite da:
-
I
contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi stipulati tra
le parti a livello nazionale e territoriale;
-
Gli
interessi attivi sui predetti contributi;
-
Le
sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla
lettera a);
-
Somme
riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti
di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o
straordinario riguardante la gestione dell’ente;
-
Finanziamenti
e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche amministrazioni, Enti
pubblici e Privati nazionali ed internazionali
I
contributi a carico delle imprese, operanti in provincia di Cuneo,
definiti dalla contrattazione tra le parti, sono intrasmissibili e non
rivalutabili.
Art.8
– Patrimonio sociale
Il
patrimonio dell’Ente è costituito:
-
dai
beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti¸ donazioni e
per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell’ente:
-
Dagli
avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali
riserve di accantonamenti;
-
Dalle
somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni
di legge, sono destinati ad entrare nel patrimonio dell’Ente.
Art.9
– Consiglio di Amministrazione
-
Composizione
L’ente
è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto di
n. 12 membri nominati rispettivamente:
n.
4 dalla Sezione Costruttori Edili dell’Unione Industriali della
Provincia di Cuneo aderente all’ANCE;
n.
2 dall’Associazione degli Artigiani della provincia di Cuneo
aderente all’ANAEPA/CONFARTIGIANATO;
n.
6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della
provincia di Cuneo stipulanti i contratti nazionali ed integrativi,
stabiliti in misura paritetica fra loro.
Uno
fra i membri nominati dall’associazione territoriale dei datori di
lavoro aderente all’ANCE, assumerà la funzione di Presidente, su
designazione dell’Associazione territoriale medesima.
Uno
fra i membri nominati dalle Organizzazioni sindacali territoriali
dei lavoratori, assumerà su designazione di queste, la funzione di
Vice Presidente.
-
Durata
dell’incarico
Il
Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni.
I
membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
E’
però facoltà delle Associazioni sindacali designanti di provvedere
alla loro sostituzione, anche prima dello scadere del triennio.
In
ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di
Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte
consecutive non partecipino alle sedute.
I
membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli
eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza
del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i
membri che hanno sostituito.
c)
Gratuità delle cariche
Tutte
le cariche sono gratuite.
-
Attribuzioni
del Consiglio di Amministrazione
Il
Consiglio provvede all’amministrazione ed alla gestione dell’Ente
compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.
Spetta
in particolare al Consiglio di Amministrazione di:
-
amministrare
il contributo per la formazione professionale versato dalle
imprese che operano nella provincia di Cuneo;
-
Provvedere
alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e
dei piani previsionali delle entrate e delle uscite dell’Ente;
-
Curare
e promuovere l’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate
dell’Ente per il raggiungimento degli scopi previsti dal
presente statuto;
-
Curare
ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed
accordi collettivi nazionali e territoriali;
-
Gestire
il finanziamento del Comitato Paritetico Territoriale per la
Prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro;
-
Accordare
pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire
iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei
pubblici registri ipotecari, censuari e nel G.L. del debito
pubblico , con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche
da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali.
Transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni,
muovere o sostenere liti o recederne; appellare ed accettare i
giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili,
acquistare, vendere e costruire immobili;
-
Promuovere
i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti
per il buon funzionamento dell’Ente;
-
Approvare,
su proposta del Comitato di Presidenza il piano generale
dell’attività dell’Ente, nel quale sono inseriti i programmi
delle attività formative da svolgere con i relativi costi. Tale
piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del
mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla
base delle disponibilità finanziarie dell’esercizio e sarà
portato a conoscenza delle Organizzazioni Territoriali prima della
sua approvazione e successivamente inviato al Formedil Nazionale e
regionale;
-
Stabilire,
su proposta del Comitato di Presidenza, l’organico necessario
per il raggiungimento degli scopi. Assumere e licenziare il
personale;
-
Compiere
infine, tutti gli altri atti necessari ed assumere le iniziative
che valgano a raggiungere i fini istituzionali.
e)
Convocazioni
Il
Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al
bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal
Presidente e dal Vice Presidente o da almeno tre membri del Consiglio
di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.
La
convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso
scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato
per la riunione, specificando luogo, giorno, ora ed argomenti
all’ordine del giorno.
In
caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà
essere ridotto di due giorni.
Alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di norma il
Direttore.
f)
Deliberazioni
Per
la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle
deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più
uno dei suoi componenti.
Ciascun
componente ha diritto ad un voto.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Delle
riunioni viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il
verbale viene verificato e firmato dal comitato di presidenza e
successivamente trasmesso a tutti i componenti il Consiglio di
Amministrazione.
La
ratifica del verbale avviene nella riunione successiva del Consiglio
di Amministrazione.
Art.10
– Presidente
Il
Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto
dall’art.9, lett. b).
Spetta
al Presidente di:
-
rappresentare
l’Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha
la firma legale.
-
Sovraintendere
all’applicazione del presente statuto, promuovere la
convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di
Amministrazione e presiederne le riunioni.
Art.11
– Vice Presidente
Il
Vice Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto
dall’art. 9, lett. b).
Spetta
al Presidente di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue
funzioni.
Il
Vice Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni in parte, o
integralmente in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di
Amministrazione fra quelli designati dalle organizzazioni dei
lavoratori.
Art.12
– Comitato di Presidenza
Il
comitato di presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice
Presidente.
Spetta
al comitato di presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad
esso demandati dal presente statuto.
Art.13
– Collegio dei Sindaci Revisori
a)
Composizione
Il
Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri effettivi
designati rispettivamente, uno dall’Associazione dei Costruttori,
uno dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori della provincia
di Cuneo in accordo tra loro ed il terzo che presiede il Collegio di
comune accordo tra tutte le Organizzazioni Territoriali.
I
membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni
Territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti
nell’albo dei ragionieri collegiali o nell’albo dei revisori
contabili.
In
mancanza dell’accordo, la designazione è fatta dal Presidente del
Tribunale.
b)
Compensi
Ai
sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare
viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede
di approvazione del bilancio preventivo.
c) Durata
I
sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
d)
Attribuzioni
I
sindaci revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui
agli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili.
Essi
devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione le
eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro
mansioni.
Il
Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell’Ente
per controllarne la rispondenza con i registri contabili.
Esso
si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il
Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno, ovvero quando uno
dei Sindaci ne faccia richiesta.
La
convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.
I
Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione senza voto deliberativo.
Art.14 - Direttore
Il
Direttore è nominato, all’infuori del Consiglio di Amministrazione,
esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della
professionalità.
Il
Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vice Presidente, è
responsabile del funzionamento dell’Ente, svolgendo inoltre i
compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in
attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; in
particolare:
-
predispone,
sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano
generale dell’attività dell’Ente;
-
Cura
l’attuazione del piano generale dell’attività dell’Ente
approvato dal Consiglio di Amministrazione;
-
Adotta
i provvedimenti disciplinari relativi al personale, riferendone al
Consiglio di Amministrazione;
-
Cura
sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti
con il territorio, favorendo le iniziative previste dal piano
generale;
-
Attiva
sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza relazioni
con Enti Pubblici e privati, con il Formedil nazionale ed il
Formedil regionale;
Le
ulteriori attribuzioni ed il trattamento economico del Direttore sono
stabiliti da Consiglio di Amministrazione.
Art.15
– Personale dell’Ente Scuola
L’assunzione
di personale dell’ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione,
su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sulla
base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di
professionalità.
Al
personale dell’Ente Scuola deve essere assicurato un trattamento
conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti
collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.
Il
trattamento economico e normativo del personale dell’Ente è
stabilito dal Comitato di Presidenza, sentito il direttore,
nell’ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di
Amministrazione.
Art.16
- Amministrazione
L’amministrazione
del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza
dell’Ente spettano al Consiglio di Amministrazione.
I
singoli atti amministrativi dell’Ente concernenti l’erogazione
delle spese, l’incasso dei contributi il loro movimento e le
relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente
dal Presidente e dal Vice Presidente.
Gli
avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per
costituire riserve ordinarie e straordinarie secondo modalità da
determinarsi dal Consiglio di Amministrazione e da utilizzare comunque
per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art.17
- Esercizi
L’esercizio
finanziario dell’Ente Scuola ha decorrenza dal 1° ottobre di
ciascun anno e termina al 30 settembre dell’anno successivo.
E’
fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Alla
fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla
compilazione del bilancio economico e finanziario, in conformità alle
norme contrattuali ed alle disposizioni del presente statuto, da
approvarsi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Entro
lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano
previsionale delle entrate e delle uscite per l’esercizio
successivo.
Nella
compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del
bilancio consuntivo, deve essere seguito lo schema unico la cui
determinazione è di competenza delle Associazioni nazionali degli
imprenditori e dei lavoratori di cui all’art.1 del presente statuto.
Sia
il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle
uscite, approvati secondo lo schema unico adottato dalle parti
nazionali ed accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella
del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un
mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le
valutazioni di merito delle Organizzazioni territoriali, nonché al
Formedil nazionale e regionale.
Nel
periodo intercorrente tra il 1° ottobre di ogni anno e la data di
approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite,
relativo all’esercizio in corso, si provvede alla gestione
economico-finanziaria dell’Ente , in via provvisoria, sulla base del
piano previsionale approvato per l’esercizio precedente.
E’
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’ente.
Art.18
– Scioglimento o Liquidazione
La
messa in liquidazione dell’Ente è disposta con accordo tra le
Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art.
1, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali,
sentito il parere del Formedil.
Nell’ipotesi
di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al
comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorso
1 mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il
Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione
territoriale.
Le
organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in
liquidazione dell’Ente i compiti del o dei liquidatori e
successivamente rettificano l’operato.
Obbligo
di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o
a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art.19
– Modifiche allo statuto
Le
modifiche allo statuto sono approvate dalle Organizzazioni
Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art.
1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente e
del Formedil Nazionale.
Il
presente statuto, che sostituisce quelli precedenti, è stato
registrato presso l’ufficio del registro di Cuneo in data 24
dicembre 1998

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