APPRENDISTATO
 
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Verbale di accordo del 18/06/2008 per il rinnovo del c.c.n.l. 20/05/2004 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini (Art. 92 - Disciplina dell'Apprendistato)
L'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ha modificato il contratto di apprendistato. Esso è uno specifico rapporto di lavoro a causa mista (produzione e formazione) in cui gli sgravi contributivi previsti a favore dell'apprendistato vengono concessi a condizione che l'apprendista partecipi ad attività di formazione esterna.
Da ultimo, l'apprendistato è disciplinato, dal Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro", di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (artt 47-53), che ne rinvia la definizione di specifici aspetti ai contratti collettivi di lavoro. In data 16.01.2007 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato la Legge Regionale sulla disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato. Le imprese che assumono apprendisti ai sensidell'art. 49 del D.lgs 276/03, potranno reperire dal 18/12/2007 sul sito della Regione Piemonte le informazioni relative a:
• Autocertificazione capacità formativa dell'impresa; • Piano formativo individuale;
• Formazione del tutore aziendale; • Repertorio dei profili formativi per l'apprendistato;
Per ulteriori informazioni:
Regione Piemonte "Servizio Formazione Professionale - Lavoro" Ufficio apprendistato
L’assunzione può essere:
- apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 Legge 196/97;
- apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 D.lgs 276/03.
L’azione formativa per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 D.lgs 276/03
si realizza solo per alcuni aspetti in modo coordinato con le modalità operative
definite dalla Legge Regionale.
In particolar modo regolamenta per gli apprendisti assunti con l’art. 49:
• la durata effettiva della formazione che deve essere almeno di 120 ore per ogni annualità;
• la formazione per le imprese con parziale capacità formativa, la cui durata deve essere di almeno 42 ore per ogni annualità.
INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo di iscritti
ORARIO delle LEZIONI: 8,30 – 12.30 / 13.30- 17,30
NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12
A CHI E RIVOLTO: Ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni.
REQUISITI PARTECIPANTI: Essere dipendente di impresa edile con contratto di apprendistato.
DURATA: La durata dell'apprendistato è definita, a seconda delle figure professionali, dai Contratti Nazionali di Categoria.
Oltre alla formazione impartita sul luogo di lavoro, l'apprendista deve frequentare percorsi di formazione pari almeno a 120
ore annue. Queste ore di formazione sono da considerarsi ore lavorative e vanno computate nell’orario di lavoro. Per gli
apprendisti in obbligo formativo, sono previste ulteriori 120 ore annue di formazione aggiuntiva riguardante il recupero di
competenze scolastiche (DPR 257 del 12/7/00).La formazione esterna prevede che, non meno del 35% del monte ore complessivo
sia dedicato ad insegnamenti trasversali (conoscenze relazionali, nozioni di organizzazione, di gestione e di economia
aziendale, normativa sul rapporto di lavoro e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.) e le ore rimanenti ad insegnamenti
professionalizzanti, volti a far acquisire le competenze di tipo tecnico - operativo in relazione alle diverse figure
professionali (D.M. 8/4/98).

 

TUTOR APPRENDISTI
Obblighi dell'impresa:
Deve nominare uno o più tutor aziendali, dotati di adeguate competenze
Deve comunicare alla regione i nominativi dei lavoratori che hanno assunto la funzione di tutor
Funzioni del tutor
Affianca l’apprendista durante il periodo di apprendistato
Trasmette le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative
Favorisce l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro
Collabora con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento

Esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro
(Ciascun tutore può affiancare non più di 5 apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore)

Requisiti (D.M.28-2-2000):
Lavoratore qualificato designato dall’impresa
Deve possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato
Deve svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista
Deve possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa (eccetto il caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica)
Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti la figura di tutor può essere ricoperta dal titolare dell’impresa stessa o da un socio
Nel caso di imprese imprese artigiane, la figura di tutor può essere ricoperta dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante

(I tutor sono tenuti a partecipare, all'avvio delle apposite iniziative di formazione esterna predisposte dalle competenti strutture (Regioni), ad almeno un corso di durata non inferiore ad 8 ore)

 

 

 






 

 

 

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