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APPRENDISTATO |
Verbale di accordo del 18/06/2008
per il rinnovo del c.c.n.l. 20/05/2004 per i lavoratori
dipendenti delle imprese edili ed affini (Art. 92
- Disciplina dell'Apprendistato)
L'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ha modificato
il contratto di apprendistato. Esso è uno specifico
rapporto di lavoro a causa mista (produzione e formazione)
in cui gli sgravi contributivi previsti a favore dell'apprendistato
vengono concessi a condizione che l'apprendista partecipi
ad attività di formazione esterna.
Da ultimo, l'apprendistato è disciplinato,
dal Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro", di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30 (artt 47-53), che ne rinvia la definizione
di specifici aspetti ai contratti collettivi di lavoro.
In data 16.01.2007 il Consiglio Regionale del Piemonte
ha approvato la Legge Regionale sulla disciplina degli
aspetti formativi del contratto di apprendistato.
Le imprese che assumono apprendisti ai sensidell'art.
49 del D.lgs 276/03, potranno reperire dal 18/12/2007
sul sito della Regione Piemonte le informazioni relative
a:
• Autocertificazione capacità formativa
dell'impresa; • Piano formativo individuale;
• Formazione del tutore aziendale; • Repertorio
dei profili formativi per l'apprendistato;
Per ulteriori informazioni:
Regione Piemonte "Servizio Formazione Professionale
- Lavoro" Ufficio apprendistato
L’assunzione può essere:
- apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16
Legge 196/97;
- apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49
D.lgs 276/03.
L’azione formativa per gli apprendisti assunti
ai sensi dell’art. 49 D.lgs 276/03
si realizza solo per alcuni aspetti in modo coordinato
con le modalità operative
definite dalla Legge Regionale.
In particolar modo regolamenta per gli apprendisti
assunti con l’art. 49:
• la durata effettiva della formazione che deve
essere almeno di 120 ore per ogni annualità;
• la formazione per le imprese con parziale
capacità formativa, la cui durata deve essere
di almeno 42 ore per ogni annualità.
INIZIO: Al raggiungimento del numero minimo di iscritti
ORARIO delle LEZIONI: 8,30 – 12.30 / 13.30-
17,30
NUMERO MINIMO ISCRITTI: 12
A CHI E RIVOLTO: Ai giovani di età compresa
tra i 16 e i 29 anni.
REQUISITI PARTECIPANTI: Essere dipendente di impresa
edile con contratto di apprendistato.
DURATA: La durata dell'apprendistato è definita,
a seconda delle figure professionali, dai Contratti
Nazionali di Categoria.
Oltre alla formazione impartita sul luogo di lavoro,
l'apprendista deve frequentare percorsi di formazione
pari almeno a 120
ore annue. Queste ore di formazione sono da considerarsi
ore lavorative e vanno computate nell’orario
di lavoro. Per gli
apprendisti in obbligo formativo, sono previste ulteriori
120 ore annue di formazione aggiuntiva riguardante
il recupero di
competenze scolastiche (DPR 257 del 12/7/00).La formazione
esterna prevede che, non meno del 35% del monte ore
complessivo
sia dedicato ad insegnamenti trasversali (conoscenze
relazionali, nozioni di organizzazione, di gestione
e di economia
aziendale, normativa sul rapporto di lavoro e sulla
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.) e le
ore rimanenti ad insegnamenti
professionalizzanti, volti a far acquisire le competenze
di tipo tecnico - operativo in relazione alle diverse
figure
professionali (D.M. 8/4/98).
TUTOR
APPRENDISTI
Obblighi dell'impresa:
Deve nominare uno o più tutor aziendali, dotati
di adeguate competenze
Deve comunicare alla regione i nominativi dei lavoratori
che hanno assunto la funzione di tutor
Funzioni del tutor
Affianca l’apprendista durante il periodo di
apprendistato
Trasmette le competenze necessarie all’esercizio
delle attività lavorative
Favorisce l’integrazione tra le iniziative formative
esterne all’azienda e la formazione sul luogo
di lavoro
Collabora con la struttura di formazione esterna all’azienda
allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento
Esprime
le proprie valutazioni sulle competenze acquisite
dall’apprendista ai fini dell’attestazione
da parte del datore di lavoro
(Ciascun tutore può affiancare non più
di 5 apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane,
le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro
di settore)
Requisiti
(D.M.28-2-2000):
Lavoratore qualificato designato dall’impresa
Deve possedere un livello di inquadramento contrattuale
pari o superiore a quello che l’apprendista
conseguirà alla fine del periodo di apprendistato
Deve svolgere attività lavorative coerenti
con quelle dell’apprendista
Deve possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa
(eccetto il caso in cui non siano presenti in azienda
lavoratori in possesso di tale caratteristica)
Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti la figura
di tutor può essere ricoperta dal titolare
dell’impresa stessa o da un socio
Nel caso di imprese imprese artigiane, la figura di
tutor può essere ricoperta dal titolare dell’impresa
stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante
(I
tutor sono tenuti a partecipare, all'avvio delle apposite
iniziative di formazione esterna predisposte dalle
competenti strutture (Regioni), ad almeno un corso
di durata non inferiore ad 8 ore)

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